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Liquidazione Iva separata per le SICAF multi-comparto

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Con la Risposta all’istanza di interpello 24 febbraio 2020, n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime Iva cui sono soggette le SICAF (società d’investimento per azioni a capitale fisso) multi-comparto, di cui all’art. 35-bis, comma 6, del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); la norma, in particolare, prevede che ciascun comparto costituisce un patrimonio autonomo, separato e distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

L’Agenzia ha precisato che la SICAF multi-comparto debba optare per ciascun comparto per il regime di separazione delle attività di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale conclusione è avvalorata anche dalla Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E, secondo cui “(…) la riconducibilità delle attività ad un medesimo codice della classificazione ATECO non assume necessariamente carattere ostativo alla separazione prevista dall’articolo 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633; qualora, infatti, le attività svolte presentino in concreto una costante uniformità nei loro elementi essenziali e siano comunque suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi, deve ritenersi soddisfatta la condizione della sussistenza di attività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa”. Ne deriva che:

  1. per la fatturazione delle operazioni attive poste in essere da un comparto, la SICAF utilizzerà il proprio numero di partita Iva, in quanto unico soggetto passivo, e il numero identificativo di tale comparto attribuito dalla Banca d’Italia;
  2. in qualità di unico soggetto passivo ai fini Iva, dovrà calcolare e liquidare l’Iva considerando ciascun comparto come attività separata;
  3. di conseguenza, l’Iva sarà liquidata in modo separato con riferimento all’attività di ciascun comparto;
  4. la SICAF effettuerà un versamento cumulativo dell’Iva, dopo aver compensato la propria posizione Iva con quelle dei singoli comparti;
  5. la SICAF dovrà presentare un’unica dichiarazione, compilando un unico “frontespizio”, un “modulo” per le proprie operazioni, nonché tanti ulteriori moduli quanti sono i comparti. Nei singoli moduli della dichiarazione IVA, ciascun comparto sarà identificato inserendo nel “Quadro VA4” la denominazione del comparto e il numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia;
  6. l’eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva può essere chiesto a rimborso dalla SICAF, secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 1, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410.

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