Non può invocare la “incertezza normativa” il contribuente che ritenga incomprensibili gli studi di settore
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che dev’essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali ad esempio:
- la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
- la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
- la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
- la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
- l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
- la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
- l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
- il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
- il contrasto tra opinioni dottrinali;
- l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (in tal senso si richiama ad esempio l’ordinanza della Corte di Cassazione 13 giugno 2018, n. 15452).
In applicazione di tali principi, con l’ordinanza 10 dicembre 2019, n. 4669, depositata lo scorso 21 febbraio, la quinta sezione tributaria della Suprema Corte ha escluso che possa invocare l’incertezza normativa il contribuente il quale ritenga che gli studi di settore siano nel loro complesso incomprensibili e inattendibili.