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Dal Fisco chiarimenti sulla rilevanza Irap delle svalutazioni immobiliari

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Con la Risposta all’istanza di interpello 19 febbraio 2020, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini Irap della svalutazione operata da una società in relazione al compendio immobiliare trasferito a seguito di una “datio in solutum” per l’estinzione di un credito garantito da ipoteca immobiliare.

Nello specifico, la questione attiene alle modalità di determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla voce B11) del conto economico. Si chiedeva quindi se la suddetta voce debba concorrere alla formazione della base imponibile Irap per l’importo risultante dal conto economico, anche nel caso in cui le rimanenze finali siano state oggetto di svalutazione per adeguare il relativo valore a quello desumibile dall’andamento di mercato. Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, in particolare, in sede di redazione del bilancio il compendio immobiliare fu oggetto di svalutazione, al fine di allineare il valore contabile delle rimanenze al valore di presumibile realizzo, come risultante da apposita perizia.

In altre parole: dovendo – in base al codice civile – valutare il compendio immobiliare da iscrivere nelle rimanenze finali in base al minor valore tra il costo di acquisto e quello di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, è stato assunto tale ultimo valore come ammontare da iscrivere nelle rimanenze finali in quanto inferiore rispetto al costo di acquisto. Tale minor valore si è riflesso nel conto economico in un maggior ammontare della voce B11) (“variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, inclusa nei costi della produzione.

Nella situazione descritta, l’Agenzia ha chiarito che l’operazione realizzata a fini di mera rettifica del controvalore delle unità immobiliari ricevute non può trovare alcun riconoscimento fiscale; di conseguenza, nella determinazione del valore della produzione netta non si deve tener conto della “componente” derivante dalla rettifica.

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