Ritenute sugli appalti, banche e imprese chiedono la soppressione (o il rinvio) delle nuove regole
Attraverso una lettera congiunta inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) hanno chiesto la soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, almeno, di procrastinarne l’entrata in vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
I firmatari sottolineano in particolare come nelle nuove norme vi siano “ancora molti profili che richiedono ulteriori approfondimenti per consentire l’adeguamento dei processi gestionali e amministrativi, sia delle imprese committenti sia di quelle esecutrici.
Infatti poter confidare su un quadro regolatorio chiaro in tutti gli aspetti è un presupposto imprescindibile per consentire alle imprese di riorganizzare, una volta per tutte, i processi amministrativi e gestionali e di eseguire correttamente i nuovi adempimenti che, altrimenti, si pretenderebbe di ottenere ‘al buio’ dal prossimo 17 febbraio”.
Si ricorda che con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro introdotte dal decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno.
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 – aggiunto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche nella Legge n. 157/2019 – ha infatti previsto nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute.
La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento. Sono tenuti ai nuovi adempimenti i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali (comunque denominati) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.