Regime forfetario aperto al soggetto neo costituito al primo anno di attività
Può applicare il nuovo regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019 il contribuente che, in possesso della partita Iva dal 2 agosto 2019, svolge attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria e che, dal mese di dicembre 2019, intende svolgere anche l’attività di compro oro, fermo restando che non abbia mai applicato il regime del margine ai fini Iva. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 febbraio 2020, n. 48 , la quale ha anche chiarito che:
- l’adesione al regime forfetario dev’essere comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove il contribuente comunica lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B;
- l’adesione al regime forfetario dev’essere inoltre confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, inclusa l’assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21).
Si ricorda che, dopo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (con risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472), anche l’Agenzia delle Entrate ha confermato, con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, che sono già in vigore le modifiche al regime forfetario apportate dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La Manovra ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, una “stretta” in materia, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20% per le partite Iva con ricavi tra i 65mila e i 100mila euro e mantenendolo al 15% con il tetto di 65mila euro, sempreché le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20mila euro lordi. Rimangono peraltro esclusi dalla flat tax i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro.