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Corrispettivi, ritardo non punibile nel primo semestre di applicazione dell’obbligo

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Con riferimento ai nuovi obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, qualora l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (1° luglio-31 dicembre 2019), tale violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, effettuando l’adempimento omesso, cioè procedendo alla trasmissione dei dati entro il termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.

La nuova moratoria interessa i contribuenti obbligati ai corrispettivi telematici a partire dal 1° luglio 2019, cioè gli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400mila euro, e riguarda la sola violazione della mancata trasmissione dei dati. La loro documentazione, memorizzazione e liquidazione delle imposte dovute devono invece essere state correttamente effettuate.

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 10 febbraio 2020, n. 6 , alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 15/E/2019 e di quanto disposto dall’art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) in tema di errori del contribuente.

L’Agenzia ha inoltre affermato che le sanzioni indicate nell’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 127/2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 oppure omessa dopo tale data.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 6-ter, del richiamato D.Lgs. 127/2015, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1 (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi), decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal sesto comma non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

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