Redditi da lavoro dipendente prodotti da non residenti: escluse le ritenute sulla parte di lavoro prestato all’estero
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, lettera c), del Tuir, i soggetti non residenti sono soggetti ad Irpef solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato. Le ritenute al dipendente non residente, pertanto, possono essere operate solo sui redditi di lavoro prestato nel territorio dello Stato e non sull’intera retribuzione erogata.
Il chiarimento è contenuto nella risposta ad istanza di interpello n. 36 del 7 febbraio 2020 , con cui l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che la società istante, previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata dalla certificazione di residenza fiscale all’estero – rilasciata dalla competente autorità fiscale estera – e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa, potrà operare le ritenute ai fini Irpef solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e non sull’intera retribuzione erogata.
Con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni (cui si ispirano numerose convenzioni stipulate dall’Italia), le remunerazioni che un soggetto residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora:
- il beneficiario soggiorni nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Pertanto, al fine di determinare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia, si fa riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale – espresso anch’esso in giorni – che dà diritto ad ottenere la retribuzione (1° settembre 2019 – 31 dicembre 2019).
Inoltre, affinché tale criterio sia applicato correttamente, il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto dev’essere individuato con criteri omogenei; a tal fine si richiama la Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, secondo cui i termini del rapporto possono ritenersi omogenei qualora il periodo di lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, weekend e ferie e, analogamente, il periodo di lavoro del denominatore sia calcolato anch’esso al netto di festività, week end e ferie.