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Tassazione separata con applicazione della ritenuta sulle somme arretrate versate a seguito di sentenza

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Si applica la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, sulle retribuzioni arretrate versate – a seguito di una pronuncia giudiziale – dal datore di lavoro a docenti non di ruolo impiegati all’estero, qualora detta sentenza nulla disponga in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 febbraio 2020, n. 24. Qualora il sostituto d’imposta non sia a conoscenza dell’aliquota media dei singoli docenti – determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir – potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il richiamato art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede l’applicazione della tassazione separata in caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”;
  2. l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la tassazione separata prevista per gli arretrati dalla disposizione richiamata al punto precedente costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, per i redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva;
  3. in materia rileva altresì l’art. 21 del Tuir;
  4. per effetto dell’art. 29, comma 1, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, infine, le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, del Tuir.

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