Ai fini Iva le “macchinette cambiamonete” per l’autolavaggio sono equiparate ai distributori automatici
Le “macchinette cambiamonete” che erogano gettoni (o strumenti equivalenti), utilizzati per il servizio di autolavaggio, sono da considerare distributori automatici o vending machine, sempreché rispettino i requisiti previsti dai Provvedimenti direttoriali 30 giugno 2016, n. 102807, e 30 marzo 2017, n. 61936: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 febbraio 2020, n. 20, in linea con i chiarimenti forniti dalla Risoluzione 21 dicembre 2016, n. 116/E. Di conseguenza, i relativi corrispettivi devono essere memorizzati e trasmessi secondo le modalità disciplinate dai citati provvedimenti e dalle relative specifiche tecniche (si vedano da ultimo le “SPECIFICHE TECNICHE DELLE VENDING MACHINE FASE “TRANSITORIA” Versione 6.0 – Marzo 2018”).
L’Agenzia ha inoltre specificato che, anche laddove si sia in presenza di più tipologie di operazioni effettuate congiuntamente e tutte riconducibili all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cessioni di benzina e gasolio ed erogazioni da distributori automatici), non è ammesso l’invio unitario con un unico flusso di dati.
Si ricorda infine che in materia di documentazione delle cessioni di carburante si applicano le seguenti disposizioni:
- art. 22, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
- art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 maggio 2018, n. 106701;
- D.M. 10 maggio 2019.