Rateizzabile anche la plusvalenza realizzata dalla cessione del marchio prodotto internamente
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Ai sensi dell’art. 86 del Tuir:
- le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’art. 85, comma 1, concorrono a formare il reddito, tra l’altro, “se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso” (primo comma);
- in tal caso la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato dei beni (secondo comma);
- le plusvalenze determinate ai sensi del punto precedente “concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”.
Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata (quarto comma). Relativamente alla cessione di un marchio, l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che:
- le disposizioni richiamate si applicano anche qualora il bene immateriale non sia mai figurato in bilancio, “in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione” (Risoluzione 10 agosto 1991, n. 9/611);
- ai fini della determinazione della plusvalenza, ai fini della rateizzazione “il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero, analogamente al caso in cui il bene risulta completamente ammortizzato”.
Tali principi sono stati ora confermati dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 4 febbraio 2020, n. 19.
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