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Dal 1° gennaio soggetti ad Iva anche i corsi per le patenti A, A1 e A2

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Per effetto della nuova formulazione dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche i corsi per l’ottenimento delle patenti A, A1 e A2 sono imponibili Iva: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020. Anche i suddetti corsi, infatti, costituiscono un insegnamento specialistico, analogamente ai corsi per l’ottenimento delle patenti di categoria B e C1.

Si ricorda che la richiamata norma del decreto Iva è stata modificata al fine di adeguare l’ordinamento italiano alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17.

Si ricorda che, a seguito di tale pronuncia, con la Risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che dev’essere assoggettata ad Iva l’effettuazione di corsi – teorici e pratici – finalizzati al rilascio della patente di guida. Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:

  1. ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, sono esenti da Iva “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”;
  2. per effetto della successiva lettera j) della norma citata, sono esenti anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”;
  3. con la richiamata sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che, ai fini Iva, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” si riferisce in generale a un “sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”;
  4. di conseguenza, per gli eurogiudici “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

In conclusione: la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (…), ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Pertanto si ritengono superati i chiarimenti forniti con la Risoluzione 26 settembre 2005, n. 134/E.

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