Esclusa dall’iperammortamento la locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari
Con la Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che sono esclusi dall’iperammortamento i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, infatti, la maggiorazione spetterà – in presenza delle condizioni richieste – all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, sempreché il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l’attività o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.
Tale scelta del Legislatore si spiega con il fatto che tutti i soggetti potenziali destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici.
Di conseguenza – ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 28 gennaio 2020, n. 2 – sono esclusi dal beneficio in esame i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente) come contratti di “locazione operativa”: in tali schemi contrattuali, infatti, la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore. A ciò si aggiunga che la Banca d’Italia ha previsto la possibilità per tali soggetti di svolgere attività di “leasing operativo” – anche in via prevalente – solo al ricorrere di determinate condizioni; tra queste, quella secondo cui deve “essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e la manutenzione del bene” (Circolare 3 aprile 2015, n. 288 , sezione III, paragrafo 1, nota 1).
Pertanto i contratti, pur denominati di “leasing operativo”, sono comunque contratti aventi causa finanziaria, e quindi non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell’agevolazione dell’iperammortamento (o del superammortamento) in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.