Il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP)
Con la Risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP), definite anche “secondo pilastro”. In base alla legislazione svizzera, tali prestazioni sono finalizzate ad integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo così a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento. Nello specifico, è stato chiarito che – per effetto dell’art. 76, comma 1-bis, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (introdotto dall’art. 55-quinquies, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) – il regime tributario delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS): per entrambi i trattamenti, infatti, è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5%. Nella citata risoluzione è stato inoltre sottolineato quanto segue:
- anche la ritenuta sulle pensioni LPP si applica a titolo di imposta ed esonera dagli obblighi dichiarativi;
- le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia.
Pertanto la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.