Senza diritto di voto il socio moroso della Srl
Qualora il socio risulti moroso nei confronti della società relativamente al conferimento conseguente all’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio stesso non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società: lo ha affermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 3 luglio 2019, n. 1185, depositata lo scorso 23 gennaio. Di conseguenza – hanno precisato i giudici di legittimità – ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota.
Con la pronuncia in commento è stato altresì affermato che il socio moroso di una Srl non è ammesso – ai sensi dell’art. 2466 del codice civile – ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, per effetto dell’art. 2476, comma 2, c.c., fino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.