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Il regime tributario dei fondi previdenziali integrativi

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In materia di fondi previdenziali integrativi, con l’ordinanza 9 ottobre 2019, n. 935, depositata lo scorso 17 gennaio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:

  1. per effetto della sentenza delle Sezioni Unite 22 giugno 2011, n. 13642, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, a un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:
    1. per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata a tassazione separata, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto “rendimento” si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482;
    2. per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata;
  2. il trattamento tributario dei “vecchi” iscritti, quindi prima del 21 aprile 1993, dipende dalla “composizione strutturale delle prestazioni”, che sono appunto composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole misura dal lavoratore) e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato;
  3. in materia, la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 26 aprile 2017 n. 1028518 ottobre 2017, n. 245257 marzo 2018, n. 5436, e 2 marzo 2018, n. 4941) ha affermato che il più favorevole criterio impositivo può essere applicato limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario (o comunque di riferimento) del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. Lo stesso non deve necessariamente derivare da investimenti provenienti dal mercato finanziario (valori immobiliari, strumenti finanziari, ecc.) ma può comprendere anche gli investimenti diretti verso altri tipi di mercato (Cass. nn. 10825/2017, 15853/2018 e 27610/2018);
  4. di conseguenza, l’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482 (con aliquota del 12,50%), si giustifica in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dagli articoli 44, comma 1, lettera g-quater), e 45, comma 4, del Tuir, con applicazione analogica del citato art. 6 ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
  5. pertanto, solo se nei capitali corrisposti possono identificarsi “redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482.

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