In arrivo il rinnovo ai vertici delle Agenzie: Ruffini torna alle Entrate
Per poter negare l’assoggettabilità ad Irpef di un’erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l’erogazione stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e che l’erogazione stessa, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro (Cass. nn. 26385/2010, 16014/2004, 11501/2003 e 11687/2002).
I principi che precedono sono stati confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 11 aprile 2019, n. 1215, depositata lo scorso 21 gennaio.
Si ricorda che anche con l’ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5108, la Cassazione chiarì che dev’essere assoggettato a tassazione il risarcimento per illegittimo comportamento del datore di lavoro, a condizione che esso attenga strettamente alla perdita di reddito connessa al rapporto di lavoro. Affinché possa essere escluso da Irpef, infatti, si deve trattare di danno emergente, e non di mancata percezione di reddito.