Conti correnti, per i redditi di lavoro autonomo presunzioni applicabili solo ai versamenti
Con la sentenza 27 maggio 2019, n. 547, depositata il 15 gennaio 2020, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale ad opera della Corte Costituzionale (sentenza 6 ottobre 2014, n. 228).
Nell’occasione, in particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari, relativamente ai prelevamenti per i quali il contribuente non abbia dimostrato che se ne sia tenuto conto ai fini delle relative dichiarazioni dei tributi oggetto di ripresa o che siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione, resta circoscritta ai soli titolari di reddito d’impresa (in tal senso si richiamano altresì Cass. 16 novembre 2018, n. 29572, 26 settembre 2018, n. 22931, 30 marzo 2018, n. 7951, e 9 agosto 2016, n. 16697). Di conseguenza, per redditi da lavoro autonomo la citata presunzione relativa è applicabile ai soli versamenti.