L’annullamento dell’avviso per vizio di motivazione non produce effetti su altre controversie tra le stesse parti
L’annullamento di un avviso di accertamento per vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardano il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 ottobre 2019, n. 34656, depositata lo scorso 30 dicembre (in senso analogo le Sezioni Unite si erano espresse con la sentenza n. 13916/2006).
Con la pronuncia in commento, inoltre, i giudici di legittimità hanno ribadito che – in materia di riclassamento di unità immobiliari – nel relativo avviso di accertamento l’obbligo motivazionale dev’essere assolto in modo rigoroso, con la precisazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario. A tal fine non è pertanto sufficiente un richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass. nn. 3156/2015, 22900/2017, 16368/2018 e 361/2019).