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Categoria E esclusa per gli immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale

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Non possono essere classificati nella categoria E gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato oppure ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 25 ottobre 2019, n. 34697, depositata lo scorso 30 dicembre. La pronuncia segue un orientamento ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – ai sensi dell’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 – nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato oppure ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e cioè immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (in tal senso si richiamano le pronunce nn. 20026/2015, 10031/2017, 4221/2019; in materia di aree scoperte di concessionario di area demaniale, Cass. n. 10031/2017; in materia di terminal portuali, Cass. n. 10287/2019; in materia di discariche pubbliche, Cass. n. 12741/2018; in materia di impianti di risalita, Cass. n. 5070/2019).

A tal fine, hanno precisato i giudici della Suprema Corte:

  1. per “autonomia funzionale” si intende la possibilità del bene di essere utilizzato e fruito autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, indipendentemente dalla finalità a cui l’uso del bene è destinato e dai vantaggi che il suo utilizzo possa arrecare all’efficienza e alla redditività di altre parti dell’immobile. Occorre quindi verificare se quella parte di immobile possa essere oggettivamente destinata al suo uso ordinario senza un collegamento con altre parti della struttura produttiva, mentre non è sufficiente che tale uso sia funzionale ad altre parti della stessa;
  2. per “autonomia reddituale”, invece, si intende la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel complesso immobiliare di cui è parte, collegato cioè all’utilizzo autonomo del bene, a prescindere dalla economicità e dalla capacità di produrre utili dell’attività che vi viene svolta.

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