Entrano in vigore le nuove misure del prelievo su prodotti liquidi da inalazione
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina (esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219) si applica l’imposta di consumo pari, rispettivamente, a 0,082485 euro il millilitro e a 0,041243 euro il millilitro.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Provvedimento 3 gennaio 2020, n. 4186/R.U., emanato ai sensi dell’art. 62-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise).
Con il Provvedimento 3 gennaio 2020, n. 3825/R.U., invece, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito il prezzo di vendita al pubblico, l’importo dell’accisa, dell’Iva e dell’aggio per taluni prodotti del tabacco da inalazione senza combustione (ai sensi dell’art. 39-terdecies del citato D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).