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Processo tributario, per il litisconsorzio necessario disciplina autonoma rispetto a quella del rito civile

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Il litisconsorzio necessario in materia tributaria è caratterizzato da una disciplina autonoma rispetto a quella del codice di procedura civile: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 ottobre 2019, n. 34656, depositata lo scorso 30 dicembre. Per i giudici di legittimità, infatti, l’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non costituisce, come l’art. 102 del codice di procedura civile, una norma in bianco, ma individua espressamente nell’inscindibilità della causa – determinata dall’oggetto del ricorso – il presupposto per l’operatività dell’istituto e colloca il litisconsorzio in una dimensione esclusivamente processuale (in questo senso si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 18 gennaio 2007, n. 1052).

Il citato art. 14 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha introdotto nel processo tributario la disciplina relativa al processo con pluralità di parti. In particolare, la norma individua le condizioni processuali che determinano il litisconsorzio necessario (primo comma) e quelle che legittimano l’intervento e la chiamata in causa (terzo comma). La norma in esame disciplina gli aspetti processuali del procedimento con più di due parti e non contiene alcun riferimento alle situazioni sostanziali che possono venire in considerazione. Il primo comma prevede espressamente che, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi debbono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Il litisconsorzio necessario ricorre allorché debba essere istruito un unico processo di cognizione per più di due parti e si origini dall’interferenza tra diverse situazioni giuridiche soggettive di diritto sostanziale, in modo che tanto il processo quanto la sentenza siano unici per tutti i soggetti. L’esigenza che sia realizzata la concentrazione dei diversi procedimenti onde evitare decisioni contrastanti, è stata tradotta nel secondo comma dell’articolo in commento. Tale norma, infatti, stabilisce che, nel caso in cui il ricorso non sia stato presentato da tutti gli interessati o nei confronti di tutti i medesimi, la Commissione tributaria, su istanza di parte o anche d’ufficio, ordini l’integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa degli altri interessati, fissando a tal fine un termine decadenziale e rinviando ad altra udienza al fine di consentire la costituzione dei terzi chiamati.

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