La data di deliberazione non è un elemento essenziale della sentenza
A differenza dell’indicazione della data di pubblicazione della sentenza (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), la data di deliberazione della pronuncia non è un elemento essenziale dell’atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 novembre 2019, n. 33673 , depositata lo scorso 18 dicembre.
Per i giudici di legittimità, quindi, tale difetto rappresenta un mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 del codice di procedura civile (in tal senso si segnalano altresì Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208 e 20 settembre 2017, n. 21806 ), tanto più nell’ipotesi in cui la data della pubblicazione del provvedimento sia comunque successiva a quella dell’udienza collegiale, confortando quindi la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio (Cass. 12 aprile 2013, n. 8942).
In coerenza con tali principi, deve quindi escludersi la nullità della sentenza nella quale la data di deliberazione non difetta, ma è apposta in calce ai provvedimento, prima delle sottoscrizioni del giudice relatore e del presidente del collegio giudicante. La circostanza, poi, che la stessa data sia difforme da quella indicata nella parte del provvedimento riassuntiva dello svolgimento del processo, anche ove volesse intendersi come sintomatica dell’errore materiale dell’una o dell’altra indicazione, non determina, di per sé sola, la nullità del provvedimento ma, anche in questo caso, il ricorso al procedimento di correzione del mero errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 del codice di rito civile.