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Medici di base, per l’assoggettabilità ad Irap non basta la disponibilità di strumenti di diagnosi

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Ai fini Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, e 16 febbraio 2007, n. 3676).

Sulla base di tali principi, è stato altresì affermato – con particolare riferimento all’esercizio dell’attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale – che:

  1. il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, sicché anche una spesa consistente per l’acquisto di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima non è idonea a rivelare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del professionista, “ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto” (Cass. 18 novembre 2016, n. 23552);
  2. ancorché la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008, n. 45/E, reputasse “sufficienti per l’applicazione dell’IRAP (…) beni strumentali di valore superiore ai quindicimila euro (…) l’assoggettamento ad IRAP richied[e] un analitico esame delle spese (…) con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l’attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche” (Cass. 25 luglio 2013, n. 18108);
  3. “la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di ‘primo impatto’ a difesa della salute pubblica” (Cass. 24 luglio 2012, n. 13048);
  4. con riguardo al lavoro altrui impiegato nell’esercizio dell’attività di medico convenzionato con il SSN, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione l’impiego di una segretaria o di un segretario (Cass. 19 aprile 2018, n. 9786) oppure di due di tali lavoratori assunti part-time, stante la tendenziale equivalenza di essi a un’unica unità lavorativa, fatta salva la verifica in concreto (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23446).

I principi che precedono sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con l’ordinanza 24 ottobre 2019, n. 32638, depositata lo scorso 12 dicembre.

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