Anche per i non residenti sono detraibili gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’abitazione principale
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, è detraibile un importo pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea oppure a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4mila euro. L’acquisto dell’unità immobiliare dev’essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipula del contratto di mutuo.
A tal fine, per “abitazione principale” si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 13 dicembre 2019, n. 524, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, la detrazione in esame spetta alle medesime condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti nel nostro Paese.
Tale regola si estende ai cosiddetti “non residenti Schumacker”, cioè ai soggetti fiscalmente residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che hanno prodotto nel territorio dello Stato italiano un reddito pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che non godono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.