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Successioni, ai fini della base imponibile rileva la circostanza che i titoli siano o meno quotati/negoziati

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Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni la base imponibile relativamente ad azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali compresi nell’attivo ereditario dev’essere determinata assumendo:

  1. per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore indicato in altre disposizioni della norma;
  2. per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, o – in mancanza di bilancio o inventario – al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività.

In altre parole: il valore delle azioni da inserire nell’attivo della dichiarazione di successione, dev’essere calcolato in maniera differente a seconda della loro tipologia:

  1. per le società quotate si deve prendere in considerazione la media dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dagli interessi maturati;
  2. le azioni o i titoli di partecipazione al capitale degli enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, vanno invece quantificati proporzionalmente al valore del patrimonio netto, al momento dell’apertura della successione, che coincide con la data del decesso, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la irrilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile, della circostanza che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, rilevando piuttosto la circostanza che i titoli siano o meno quotati/negoziati.

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