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Tax credit R&S, escluse dal calcolo le quote assegnate all’amministratore e ai consulenti esterni

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Ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la remunerazione prevista per il socio-amministratore e per i consulenti esterni/soci (per le attività di ricerca da essi svolte) tramite il riconoscimento di quote di partecipazione al capitale sociale, secondo il metodo “work for equity” (con aumento di capitale a pagamento liberato mediante compensazione di un credito maturato per effetto delle prestazioni d’opera con il debito di sottoscrizione) non può essere calcolato ai fini della determinazione dell’incentivo fiscale, in quanto non rappresenta un costo effettivamente sostenuto dalla società: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 516.

Nell’occasione, in particolare, è stato ricordato che, nella situazione descritta, in cui la società ha come controparti l’amministratore e soci qualificati, si determina un apporto di lavoro che si trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società.

Ai fini Iva, a fronte dell’apporto di opere e servizi, il prestatore deve emettere fattura con Iva ad aliquota ordinaria, da calcolarsi sul corrispettivo pattuito contrattualmente. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 1, commi da 70 a 72, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), a decorrere dal 2019 l’incentivo in esame – disciplinato dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si applica più nella misura unica del 50%; per alcune tipologie di spese, infatti, l’incentivo spetta nella misura del 25%;
  2. ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, tale certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nella sezione A dell’apposito registro: è quanto prevede l’art. 3, comma 11, del richiamato D.L.23 dicembre 2013, n. 145, nel testo risultante dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 70, lettera f), della legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) (Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2019, n. 38584).

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