Partite Iva inattive, in arrivo la comunicazione di chiusura d’ufficio
E’ stato emanato il provvedimento direttoriale che – in attuazione dell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/72 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7-quater, comma 44, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225) – definisce i criteri e le modalità di chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività (in quanto risulta che nelle tre annualità precedenti non hanno esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali), non hanno presentato la dichiarazione di cessazione.
Si precisa in particolare quanto segue:
- le partite Iva inattive sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa;
- la chiusura delle partite Iva inattive avviene in modalità centralizzata;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche si procederà contestualmente all’estinzione del codice fiscale;
- i soggetti individuati come presumibilmente inattivi riceveranno – con raccomandata con avviso di ricevimento – la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva;
- il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, potrà rivolgersi – entro 60 giorni dalla sua ricezione – ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.
L’art. 7-quater , comma 45, del D.L. n. 193/2016, infine, ha eliminato la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva (in tal senso è stato modificato l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).