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Sui confini della concorrenza illecita con minaccia permane il contrasto giurisprudenziale

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La terza sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (di cui all’art. 513-bis del codice penale), sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo “la mira teleologica dell’agente”.

Con la decisione 19 aprile 2019, n. 49343, depositata lo scorso 28 novembre, infatti, i giudici di legittimità hanno rilevato sull’argomento un contrasto giurisprudenziale. In particolare:

  1. secondo un primo indirizzo, l’elemento oggettivo del reato in esame consiste nella repressione delle sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.) realizzati con atti di violenza o minaccia che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale;
  2. secondo un diverso indirizzo, invece, tale reato è configurabile ogni qualvolta sia realizzato un comportamento che, attraverso l’uso strumentale della violenza o della minaccia, sia idoneo ad impedire al concorrrente di autodeterminarsi dell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Di conseguenza, seguendo questa tesi sarebbero da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia “attivi” che “impeditivi” dell’altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, a danno dell’imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa (in tal senso si richiamano le pronunce della Suprema Corte 2 maggio 2016, n. 18122, e 29 gennaio 2016, n. 3868).

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