Piccola proprietà contadina, agevolato anche l’acquisto effettuato dai soci della società agricola
Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Ias) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria, nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%.
È prevista la decadenza dalle agevolazioni in esame qualora, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula dell’atto, tali alienano volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 novembre 2019, n. 491, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale beneficio fiscale può essere riconosciuto anche qualora i soggetti Iap siano acquirenti uti singuli di un terreno condotto in locazione dalla società agricola semplice di cui i medesimi sono soci, sempreché gli stessi acquirenti continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni. Nella fattispecie in esame, quindi, l’acquisto dei terreni è effettuato dai soci singolarmente e non in nome e per conto della società agricola semplice, dai medesimi costituita e partecipata.
Si tratta di un’ipotesi assimilabile a quella affrontata con la Risoluzione 4 luglio 2008, n. 279, laddove l’Agenzia chiarì che:
- “In ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perché i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà (…) necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo”;
- “(…) l’affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni”.