Prezzo valore applicabile anche all’immobile trasferito per rinuncia all’eredità
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In caso di trasferimento della proprietà di un immobile quale corrispettivo della rinuncia all’eredità è possibile applicare il regime di tassazione del c.d. prezzo valore.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 494 del 25 novembre 2019 , precisando che tale disciplina è applicabile a condizione che nell’atto sia indicato il valore attribuito al bene da trasferire, come richiesto dall’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nella risposta in esame viene ulteriormente chiarito che:
- nelle ipotesi in cui il corrispettivo pattuito non è costituito da denaro, è possibile applicare la disciplina del prezzo valore anche nel caso di permuta (come indicato nella risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007). Attraverso il contratto di permuta si realizza infatti una cessione a fronte di corrispettivo che non è costituito da denaro, ma da cose o diritti;
- in queste ipotesi, ai fini dell’applicabilità della disciplina del prezzo valore, dovrà essere indicato in atto l’eventuale conguaglio pattuito dalle parti, nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.
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