Certificazioni Uniche, allo studio la proroga al 16 marzo
Differimento dal 15 al 30 aprile del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata; differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta; slittamento al 15 dicembre del termine fissato per l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle scelte dei contribuenti relative al 2 per mille: sono alcune delle proposte contenute negli emendamenti dei relatori al decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera.
La revisione del calendario fiscale riguarderà anche il modello 730, il cui termine di presentazione viene posticipato dal 23 luglio al 30 settembre di ogni anno, e le relative operazioni di conguaglio fiscale. Con riguardo a queste ultime l’emendamento in esame introduce un termine mobile in sostituzione di quello fisso attualmente previsto (con la retribuzione di luglio). Il conguaglio dovrà essere effettuato sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Viene inoltre ampliata la possibilità di utilizzare il modello 730 e l’assistenza fiscale anche da parte delle persone fisiche che non hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione, ma risultano titolari di redditi fondiari e di lavoro autonomo occasionale.
Il disegno di legge di conversione dovrebbe approdare in Aula la prossima settimana. Tra le principali novità introdotte dal provvedimento si segnala l’art. 3 , ai sensi del quale:
- vengono introdotti i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione – con il modello F24 – i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:
- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5mila euro annui;
- obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva. Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro);
- nel periodo d’imposta 2020 – primo anno di applicazione delle nuove regole – i crediti d’imposta in esame (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio;
- per rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, viene introdotta una specifica disciplina sanzionatoria applicabile alle compensazione di crediti non utilizzabili;
- in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’art. 49-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.
Le predette disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.