Locazioni, fino alla risoluzione del contratto i canoni si presumono conseguiti
n materia di redditi d’impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b), del Tuir, alla data di maturazione dei medesimi. I relativi importi, infatti, fino all’eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati come componenti positivi dei quali non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione (Cass. 11 maggio 2018, n. 11556 e, con riferimento al reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili ad uso commerciale, 18 gennaio 2012, n. 651, e 28 settembre 2016, n. 19240).
Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 maggio 2019, n. 30372, depositata lo scorso 21 novembre.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 26, primo comma, del Tuir:
- i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento (per un importo di pari ammontare);
- ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’art. 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del medesimo Testo Unico;
- per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Inoltre, l’eventuale successiva riscossione – totale o parziale – dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Tale credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.