Tributi locali, regolamenti e tariffe devono essere trasmessi e pubblicati dal Mef
In materia di tributi locali, i comuni, le province e le città metropolitane sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza.
Pertanto devono essere inviati:
- i regolamenti di disciplina dei singoli tributi;
- le delibere di approvazione delle relative aliquote o tariffe;
- i regolamenti generali delle entrate;
- tutti gli atti recanti disposizioni relative non ad uno specifico prelievo ma ad aspetti direttamente connessi all’applicazione dei tributi in genere (ad esempio, i regolamenti relativi alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie, al diritto dell’interpello, ad altri istituti deflativi del contenzioso e al baratto amministrativo).
Non devono invece essere trasmessi al Mef:
- la delibera che indica i valori di riferimento delle aree fabbricabili;
- la delibera di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale gli atti di affidamento dell’attività di riscossione;
- il regolamento con cui il comune (ai sensi dell’art. 1, comma 1091 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Legge di Bilancio 2019) prevede che il maggiore gettito dell’Imu e della Tari sia destinato al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
- il regolamento che disciplina le misure preventive per il contrasto dell’evasione dei tributi locali.
Sono alcune delle indicazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF , con la quale viene fornito un riepilogo delle regole attualmente vigenti in merito alla data di efficacia delle delibere relative alle entrate tributarie degli enti locali, alla luce delle novità introdotte recentemente dall’art. 15-bis del “decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).
La norma da ultimo citata ha tra l’altro attribuito alla pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it il valore di pubblicità “costitutiva” con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.
Prima di questa modifica, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le delibere concernenti l’Imu, la Tasi e l’addizionale comunale all’Irpef, mentre – come spiegato dalla circolare in commento – svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.