Definizione delle liti fiscali pendenti, il termine del 10 giugno 2019 non è perentorio
Ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, l’art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che:
- le controversie definibili erano sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo rimaneva sospeso fino al 10 giugno 2019;
- con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.
Ora, con l’ordinanza interlocutoria 8 novembre 2019, n. 29790, depositata lo scorso 15 novembre, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa domanda, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la detta sospensione, trattandosi di un termine di natura ordinatoria-acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il favor legislativo per la definizione agevolata.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato quanto segue:
- la mera circostanza della presentazione della documentazione di sanatoria oltre il termine del 10 giugno 2019 non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta;
- da tale indirizzo si è peraltro discostata la recente ordinanza 6 novembre 2019, n. 28493, che ha respinto l’istanza di sospensione pervenuta via posta presso la Cancelleria in data 11 giugno 2019.
In materia si ricorda che:
- la definizione in esame è disciplinata anche dal Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209, in merito al quale è poi intervenuta la Circolare 1° aprile 2019, n. 6/E;
- erano definibili le controversie tributarie:
- nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
- abbiano a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- erano inoltre definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie;
- erano invece escluse dalla definizione in commento le liti:
- relative ad atti privi di natura impositiva;
- concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.