Raddoppio del contributo unificato solo nei casi previsti dalla norma
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 , della Legge 21 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – nei casi in cui l’impugnazione, anche incidentale, venga respinta integralmente oppure sia dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. A tal fine, il giudice è tenuto a dare atto nel provvedimento della sussistenza dei citati presupposti, e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento medesimo.
Al riguardo, con l’ordinanza 13 novembre 2019, n. 29393, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che il raddoppio si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (in tal senso si richiamano anche le ordinanze della Suprema Corte 12 novembre 2015, n. 23175 e 3 aprile 2015, n. 6888). Trattandosi di una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (così, anche l’ordinanza 30 settembre 2015, n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Si ricorda che, per i giudici di legittimità, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato sia applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito oppure con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Il raddoppio non si applica invece in presenza di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, la quale – pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio – consegue a un intervenuto accordo tra le parti (in questo senso si rinvia all’ordinanza 31 maggio 2019, n. 14970).