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Le percentuali di ricarico derivanti dalla vendita al dettaglio e all’ingrosso non sono “dati omogenei”

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In sede di accertamento, qualora l’Ufficio presuma il conseguimento di maggiori ricavi (rispetto a quelli dichiarati) sulla base dell’applicazione di una maggiore percentuale di ricavo rispetto a quella dichiarata dal contribuente, tali incongruenze devono essere fondate su una comparazione di dati omogenei: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 aprile 2019, n. 28681 , depositata lo scorso 7 novembre.

Di conseguenza, è inapplicabile il raffronto tra differenti percentuali di ricarico rilevate in diverse annualità, nel caso in cui l’attività di vendita della stessa merce sia stata effettuata in alcuni periodi d’imposta all’ingrosso e in altri al dettaglio.

Nelle ipotesi descritte, infatti – spiegano i giudici di legittimità – il sensibile scarto tra la percentuale di ricarico derivante dall’attività di vendita al dettaglio e quella riferita alla vendita all’ingrosso può essere giustificata dalla società contribuente.

La pronuncia in esame è interessante anche perché conferma il principio secondo cui l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (in tal senso si richiama anche la pronuncia della Suprema Corte 28 ottobre 2015, n. 21984 ).

Sotto questo profilo, l’ordinanza in commento appare in linea con un costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo il quale:

  1. l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli Uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cass. n. 23729/2013 e n. 20496/2013 );
  2. ai sensi dell’art. 41-bis del richiamato D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, può procedere con l’accertamento parziale, che non è dunque circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del Tuir.

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