Iva detraibile anche in assenza della dichiarazione annuale
Dev’essere riconosciuto al contribuente il diritto di detrarre l’eccedenza Iva pur in mancanza della dichiarazione annuale per il periodo di maturazione: tale principio, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 8 settembre 2016, n. 17757, è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’Ordinanza 30 maggio 2019, n. 28571, depositata lo scorso 6 novembre. Per i giudici di legittimità, in particolare, tale possibilità può essere riconosciuta soltanto se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Alle medesime conclusioni la Cassazione era approdata più volte, anche recentemente: con l’Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3751, ad esempio, veniva confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione Iva dev’essere riconosciuto anche in caso di violazione di requisiti formali di cui agli articoli 18 e 22 della Direttiva n. 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro Iva acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938 e 8 settembre 2016, n. 17757).
Condizione determinante il diritto alla detrazione dell’imposta è innanzitutto quella dell’inerenza dell’operazione all’attività del soggetto (impresa, arte e professione): la detrazione deve cioè riguardare l’Iva assolta o dovuta dal contribuente per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività imprenditoriale o professionale. Per detrarre l’Iva è necessario inoltre che la stessa sia stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa, a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ha ricevuto il servizio.
Il diritto alla detrazione è esercitatile indipendentemente dall’effettivo versamento all’Erario del tributo da parte del cedente e dal pagamento a quest’ultimo di pari importo, da parte del cessionario (Cass. 23 aprile 1993, n. 4767).