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Memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche: i dubbi del Garante della privacy

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Attraverso l’inserimento del comma 5-bis all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, l’art. 14 del decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) prevede la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche (oltre che tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cioè la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), ai fini delle indagini di polizia economico-finanziaria.

Per i medesimi obiettivi, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (rego2016042700679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I file dovranno essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

In merito a tale norma, il Garante della privacy ha inviato un documento alla Commissione Finanze della Camera – presso la quale sono in corso le audioni relative al citato decreto-legge – in cui manifesta talune perplessità. In particolare, il Garante chiede il varo di specifiche misure di sicurezza attraverso un atto normativo e non con provvedimenti amministrativi (di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza).

Sempre in materia di fattura elettronica, l’art. 15 del medesimo D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, dispone che anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali – a esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente – delle fatture ricevute dagli operatori sanitari (art. 10-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

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