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Via libera alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

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Il disegno di legge di Bilancio 2020, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1586), prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ai sensi della Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Al riguardo l’art. 89 del Ddl precisa quanto segue:

  1. il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nelle seguenti misure:
    – 12 per cento per i beni ammortizzabili;
    – 10 per cento per i beni non ammortizzabili;
  2. alla misura possono accedere le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali;
  3. sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività (beni-merce);
  4. la rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018;
  5. per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall’iscrizione dei maggiori valori, l’imposta sostitutiva è stata fissata al 10 per cento.

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