Revisione legale delle nano imprese, dal CNDCEC le prime indicazioni operative
È pronto e sarà posto in pubblica consultazione a partire dal 6 novembre il documento di lavoro dedicato alla revisione legale delle “nano imprese”, predisposto dal CNDCEC e presentato nel corso della seconda giornata del Convegno nazionale sulla crisi di impresa, che si è svolto a Firenze il 25 e 26 ottobre.
Con la locuzione “nano imprese” si identificano generalmente società che allo stato attuale sono sprovviste di collegio sindacale o revisore, e che dovranno approcciare tale realtà a breve (16 dicembre 2019), a seguito dell’entrate in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Si tratta di aziende che presentano spesso caratteri peculiari, quali la direzione monocratica, l’assenza di controlli interni, l’esternalizzazione dei processi connessi alla tenuta della contabilità ed adempimenti fiscali, che sono spesso affidati a commercialisti. Queste caratteristiche specifiche fanno sì che le direttive imposte dal Codice d’impresa, così come gli indici di rischio elaborati dallo stesso CNDCEC, si rivelino talora inadeguati a coglierne la particolare natura.
In merito si ricorda che l’art. 2477 del codice civile, dopo le ultime modifiche intervenute nel corso di quest’anno, prevede l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Per questa ragione è stato elaborato un documento di studio, “La revisione legale delle nano-imprese, riflessioni ed strumenti operativi”, utile sia al revisore che al commercialista dell’azienda che sarà assoggettata a revisione, per la definizione di strategie di lavoro comuni finalizzate al controllo, utili anche a regolamentare il rapporto che potrebbe vedere colleghi porsi in posizioni diverse nel rapporto con il cliente comune.
La stesura del documento è da considerarsi provvisoria, e la diffusione è finalizzata al fornire prime indicazioni di carattere operativo ed anche ad accogliere eventuali osservazioni e proposte di modifica o integrazione.