Anche il singolo affare può costituire esercizio di impresa
Dev’essere considerata imprenditoriale l’attività – effettuata da un privato – di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, cui consegua la cessione delle singole unità immobiliari: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 ottobre 2019, n. 426. Nella situazione descritta, infatti, l’intervento posto in essere sul complesso immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, avvalendosi di un’organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un’attività protrattasi nel tempo. Di conseguenza – sostiene l’Agenzia – il reddito derivante dalla vendita di tali unità immobiliari dev’essere considerato reddito d’impresa, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir.
Nel richiamato documento di prassi viene inoltre sottolineato che ai fini del reddito d’impresa:
- affinché si configuri un’attività commerciale è necessario che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità “abituale”, ancorché non esclusiva;
- in mancanza di tale elemento, l’attività commerciale esercitata “occasionalmente” è produttiva di un reddito inquadrabile nella categoria dei redditi diversi;
- secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale con finalità produttive;
- l’esercizio dell’impresa può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.
Per l’Agenzia, infatti, un singolo affare può costituire esercizio di impresa allorquando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un’unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione (in tal senso si richiamano le sentenze della Suprema Corte 20 gennaio 1973, n. 267, 31 maggio 1986, n. 3690 e 29 agosto 1997, n. 8193).