Non sempre deducibili le verifiche “post adozione”
Qualora, sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche “post adozione”, le relative spese sono deducibili, in quanto si tratta di adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione. In tal caso, quindi, si applica l’art. 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 ottobre 2019, n. 85/E .
All’infuori dell’ipotesi descritta, non sono deducibili le spese sostenute per i “reports post adottivi” previsti per la verifica del corretto inserimento del minore, vale a dire i costi connessi alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione, emesso dall’autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni (Risoluzione Agenzia delle Entrate risoluzione 28 maggio 2004, n. 77/E).
Ciò in quanto gli stessi rappresentano un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, a fronte del quale l’ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.