Va recuperato a tassazione il credito Inps maturato dal contribuente rientrante nel regime forfetario
Il contribuente rientrante nel regime forfettario, che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017 ha maturato un credito Inps (utilizzato in compensazione con l’F24 nel 2018) è tenuto – ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva secondo il citato regime forfetario – a rettificare il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente e a recuperarlo a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 ottobre 2019, n. 400.
Si ricorda che il regime agevolato in esame – disciplinato dall’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11 e da 17 a 22, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – è precluso anche alle seguenti tipologie di contribuenti:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari;
- soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatarie del nuovo regime forfettario.