Non può proporre appello il coobligato non evocato nel giudizio di primo grado
La Corte di Cassazione ritiene costantemente che, nei casi di responsabilità solidale tra coobbligati, si verta in una ipotesi di causa scindibile (art. 322 del codice di procedura civile); di conseguenza, non essendo necessaria la presenza in giudizio del coobbligato, quest’ultimo – se non evocato nel giudizio di primo grado – neppure può proporre appello. In altre parole: nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, “spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale” (Così, Cass. nn. 20789/2014 e 16100/2006).
Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 6 febbraio 2019, n. 24673, depositata lo scorso 3 ottobre. Nell’occasione è stato tra l’altro confermato il principio secondo il quale la qualità di parte nel giudizio di primo grado non discende solo dalla materiale partecipazione ad essa del soggetto interessato e neppure dalla sua formale chiamata in causa, originaria o sopravvenuta, ma anche dalla qualificazione in termini di parte desumibile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtà processuale, dalla stessa sentenza impugnata.