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Soggetti ad Iva i diritti di imbarco

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I diritti di imbarco corrisposti dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, devono essere compresi nella base imponibile dell’Iva relativa alle somme riscosse dal vettore per l’espletamento del servizio di trasporto: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 maggio 2019, n. 24689, depositata lo scorso 3 ottobre. Per i giudici di legittimità, infatti:

  1. in materia di Iva sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo, i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva dell’art. 39-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, il loro costo, sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio e dalle stesse addebitato in via di rivalsa ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto pagato da questi ultimi (Cass. Sent. 7 marzo 2014, n. 5362, e Sent. 14 gennaio 2015, n. 414);
  2. in particolare, i diritti di imbarco sono assoggettabili ad Iva al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero, in quanto:
    1. da un lato, quando il vettore trasla il costo della tassa sul passeggero, ingloba la tassa nel corrispettivo del trasporto;
    2. dall’altro, la natura di tassa non esclude l’imponibilità ai fini Iva, essendo noti numerosi casi di confluenza di oneri tributari nella base imponibile dell’Iva medesima (Cass. Sent. 7 marzo 2014, n. 5362);
  3. ai sensi dell’art. 1 della Legge 5 maggio 1976, n. 324, “il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti: (…) b) diritto di imbarco per passeggeri”.

Di conseguenza, i diritti d’imbarco devono essere necessariamente corrisposti e devono esserlo dal vettore, il quale ne trasla il costo sul passeggero. Nel contesto descritto, la Suprema Corte ha altresì sottolineato l’importanza di distinguere tra il pagamento di tasse e diritti aeroportuali e il pagamento di corrispettivi per l’uso delle infrastrutture e dei beni dell’aerostazione: al riguardo rileva l’art. 9, comma 1, n. 6), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale esclude l’imponibilità dei “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…)”, al novero dei quali sono estranei i diritti d’imbarco.

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