Commercialisti, non è tassativo l’elenco dei destinatari del provvedimento disciplinare
Il provvedimento disciplinare dev’essere notificato dal Consiglio di Disciplina – cui compete in esclusiva l’esercizio dell’azione disciplinare – e non dal Consiglio dell’Ordine: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 12 settembre 2019, n. 134/2019 (pubblicato peraltro solo alcuni giorni fa).
Il documento chiarisce inoltre che ai sensi dell’art. 26, primo comma, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, i provvedimenti disciplinari devono essere, a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina:
- notificati – entro 30 giorni dalla pubblicazione, tramite pec, raccomandata a.r. o ufficiale giudiziario – all’incolpato e alla Procura della Repubblica territorialmente competente;
- comunicati:
a. al Consiglio dell’Ordine;
b. al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
c. al Ministero della Giustizia.
Anche alla luce della posizione assunta in materia dal Garante per la privacy, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che “ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa”, ma comunque nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati. In tale contesto è prevista anche la possibilità di menzionare l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione e che incidono sull’esercizio della professione, purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate.