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Subappalti, la Corte di Giustizia Ue boccia la norma italiana. Soddisfazione dell’Ance

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Ai sensi dell’art. 105, comma 2 , terzo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per effetto del quinto comma della medesima norma, per le opere di cui all’art. 89, comma 11 (cioè opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), l’eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

In merito alla portata delle citate disposizioni, con la sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, la quinta sezione della Corte di Giustizia Ue ha affermato che la Direttiva Ue 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE – dettata in materia di appalti pubblici – non consente ai singoli Stati di emanare norme che limitano al 30 per cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a soggetti terzi. La richiamata normativa nazionale, quindi, non è compatibile con l’ordinamento comunitario.

Si ricorda che la citata Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE aveva disposto l’abrogazione della Direttiva n. 2004/18/CE , come modificata dal Regolamento delegato (UE) 24 novembre 2015, n. 2015/2170 (rego2015112402447) .

Attraverso un comunicato stampa l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) “esprime soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia Ue che ha dichiarato l’illegittimità della norma italiana laddove pone il limite massimo del 30% al subappalto”; tale decisione – si sottolinea nel documento – “conferma la tesi sostenuta dall’Ance, sin dall’entrata in vigore del Codice appalti del 2016 con un esposto presentato alla Commissione europea, che vede in questa norma una grave violazione della libertà di organizzazione d’impresa incompatibile con le direttive Ue sugli appalti”. Per il presidente dell’Associazione, Gabriele Buia, comunque, “Non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d’impresa, nessuna esclusa”.

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