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L’abnormità della percentuale di ricarico apre la strada all’accertamento induttivo

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L’antieconomicità del comportamento del contribuente che rende la contabilità, pur formalmente regolare, intrinsecamente inattendibile, legittimando la determinazione in via induttiva del reddito ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione 9 aprile 2019, n. 23868 , depositata lo scorso 25 settembre.

Per i giudici di legittimità, in particolare, rappresenta a tal fine un elemento preciso e grave l’abnormità della percentuale di ricarico applicata, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (in tal senso si richiama la pronuncia della Cassazione 30 ottobre 2018, n. 27552).

Con l’ordinanza 30 aprile 2019, n. 11443 , i giudici di legittimità avevano sottolineato che in materia di Iva, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (in senso conforme, Cass. 30 dicembre 2015, n. 26036 e 11 ottobre 2018, n. 25217 ).

Con la sentenza n. 20096 del 24 settembre 2014 , gli Ermellini avevano stabilito che le medie di settore non sono sufficienti a provare l’accertamento dell’ufficio: è infatti necessario che i valori dichiarati risultino abnormi e irragionevoli rispetto agli standard, tali da incidere sull’attendibilità delle scritture contabili.

Nella sua motivazione i giudici di legittimità affermavano tra l’altro il principio secondo cui in presenza di una contabilità formalmente regolare, la legittimità dell’accertamento in via analitico-induttiva fondato sulle medie di settore è subordinata alla presenza di un’abnormità e un’irragionevolezza tale da incidere sull’attendibilità complessiva della dichiarazione soprattutto sotto il profilo dell’antieconomicità: solo al ricorrere di tale ipotesi, che deve necessariamente emergere, l’onere della prova è a carico del contribuente.

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