Valida la rettifica del corrispettivo fondata sulla differenza tra importo del mutuo e prezzo indicato dal venditore
Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento del maggior reddito d’impresa, lo scostamento tra l’importo dei mutui ed i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare la rettifica dei corrispettivi dichiarati, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materia di onere probatorio: in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione 21 dicembre 2016, n. 26485, 20 aprile 2016, n. 7857 e 9 giugno 2017, n. 14388.
Per i giudici di legittimità, infatti:
- in materia di presunzioni semplici, non si può escludere che l’accertamento trovi fondamento anche su un unico elemento presuntivo;
- nell’ambito degli accertamenti tributari, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzioni siano plurimi, benché gli articoli 2729, primo comma, del codice civile, 38, terzo comma, 39, quarto comma , del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si esprimano al plurale. In merito a tale aspetto, la Cassazione è ferma nel ritenere che il convincimento del giudice può fondarsi anche solo su un unico elemento, purché preciso e grave.
Alle medesime conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 27 giugno 2019, n. 23379, depositata lo scorso 19 settembre. Nell’occasione, gli Ermellini si sono espressi anche in merito alla questione della retroattività o meno del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale furono introdotte presunzioni semplici relative che consentivano all’ente impositore di rettificare la dichiarazione del contribuente sulla base del solo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni di beni immobili e il valore normale degli stessi, determinato secondo i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) e i coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile, integrati da altre informazioni in possesso degli uffici tributari.