Soggette ad Ici le aree portuali demaniali utilizzate per l’imbarco e lo sbarco di merci
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Non sono esenti da Ici le aree portuali demaniali utilizzate dalle società “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, deposito, imbarco e sbarco di merci: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 4 giugno 2019, n. 23067, depositata lo scorso 17 settembre.
Al riguardo è stato sottolineato in particolare quanto segue:
- tali immobili sono riconducibili alle categorie “non-E”, con la conseguente inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- in materia di imposizione Ici delle aree portuali, tale tesi si fonda sul cosiddetto “criterio di funzione” (attività imprenditoriale e commerciale) e non sul “criterio di ubicazione”. Di conseguenza, ai fini del corretto censimento catastale dell’area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione, essendo invece necessario accertare se lo svolgimento dell’attività del “terminalista” viene esercitato secondo parametri imprenditoriali;
- a tal fine è irrilevante che le attività “portuali” siano di pubblico interesse: per i giudici di legittimità, infatti, l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale;
- proprio con riferimento alle aree portuali coperte e scoperte, secondo un recente orientamento assunto dalla Cassazione occorre tenere distinto il fenomeno dell’impresa esercente attività portuale (lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico che è proprio dell’autorità di vigilanza del settore (Cass. nn. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015 e 10674/2019);
- alla luce delle considerazioni che precedono, nella pronuncia in commento gli Ermellini hanno chiarito che “lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva non può non avere incidenza in tema di ICI, in quanto ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito”.
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